Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 18 bis
1. La Giunta regionale pubblica il calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h).
2. A tal fine i comuni fissano un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono depositare la relativa istanza e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le procedure per consentire il costante aggiornamento, durante tutto l'anno, del calendario regionale, al fine di consentire l'organizzazione di ulteriori eventi non previsti o non programmati prima del 30 novembre dell'anno precedente.(40)
4. I comuni provvedono a trasmettere l'elenco di cui al comma 2 e le eventuali integrazioni alla Regione per l'inserimento nel calendario.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia