Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 18 ter
1. I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono:
a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell’artigianato locale;
d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all’articolo 18 bis;
2. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.
3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), qualora vi sia una mancata comunicazione da parte degli organizzatori, gli stessi sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.(41)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia