Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 19
(Forme di consultazione delle parti sociali)
1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.(42)
1 bis. Nei comuni di cui al comma 1 che sono suddivisi in municipalità o zone di decentramento amministrativo, è istituita una commissione consultiva per ogni zona o municipalità.(43)
1 ter. Nelle unioni di comuni che abbiano popolazione residente superiore a 15.000 abitanti e qualora tra le funzioni gestite in forma associata vi sia il commercio o la polizia locale è istituita un’unica commissione consultiva nominata e presieduta dal presidente dell’unione o da un suo delegato.(43)
2. Nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al comma 4.(44)
3. Le commissioni di cui ai commi 1, 1 bis e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal comune o dall’unione dei comuni sentiti i soggetti di cui al comma 1.(45)
4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h);(46)
b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l’istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h);(47)
e ter) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.(48)
4 bis. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.(49)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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