Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 21
(Modalità di esercizio dell'attività)
1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:(59)
a) su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dal comune, compreso tra i nove e i dodici anni, tenuto conto dell’investimento effettuato;
b) su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 bis.(60)
3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell’autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20.(61)
4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.(62)
5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.(63)
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20.
7 bis. Il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.(64)
7 ter. Al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori, i comuni possono:(64)
a) nell’ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, determinare le tipologie merceologiche dei posteggi;
b) delimitare a specifiche aree del mercato, ben riconoscibili dal consumatore, i posteggi con vendita di merci usate.
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.(65)
9. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, annualmente verificano, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4. L’operatore che risulta sprovvisto dell’attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione di cui all’articolo 27, comma 7.(66)(67)
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, ciascun operatore deve possedere una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività, secondo modalità definite dalla Giunta regionale. La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. (68)
11. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11 bis. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l’istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h), è rilasciata dal comune, previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 19 e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l’evento.(69)
11 ter. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l’indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.(70)
11 quater. Qualora il comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all’operatore deve essere assegnato, senza oneri per l’amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.(70)
NOTE:
66. Vedi avviso di rettifica BURL 12 febbraio 2010, n. 6, 2° suppl. ord.. Torna al richiamo nota
68. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 7 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10 e dall'art. 24, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) e lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Per l'applicazione delle modifiche apportate dalla lett. a), vedi anche il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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