Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 27
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni)
1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio o, per il commercio in forma itinerante, di esercizio dell’attività(94).
2. Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
c bis) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all’attività oggetto dell’autorizzazione commerciale.(95)
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell’arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.(96)
4. Il comune revoca l'autorizzazione:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;(97)
d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4;(99)
4 bis. Il comune interdice per due anni l’esercizio dell’attività nella fiera all’operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.(101)
5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
6. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque: (102)
b) non assolve all’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;
d) viola i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 22, comma 8;
6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.(103)
7. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’articolo 21, comma 10, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l’operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.(104)
NOTE:
94. Il comma è stato modificato dall'art. 24, comma 1, lett. d) n. 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
95. La lettera è stata aggiunta dall'art. 24, comma 1, lett. d) n. 2 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
96. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
97. La lettera è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. l) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Vedi anche art. 8, comma 1, della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
98. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
99. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
100. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
101. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 5 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
102. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. n) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 6 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
103. Il comma è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 7 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
104. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. o) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 8 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
105. Il comma è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. p) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 9 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
106. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 9 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia