Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 27
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni)
1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio o, per il commercio in forma itinerante, di esercizio dell’attività(94).
2. Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
c bis) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all’attività oggetto dell’autorizzazione commerciale.(95)
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell’arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.(96)
4. Il comune revoca l'autorizzazione:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;(97)
c) (98)
d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4;(99)
e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
4 bis. Il comune interdice per due anni l’esercizio dell’attività nella fiera all’operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.(101)
5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
6. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque: (102)
a) commette l’infrazione di cui al comma 2, lettera b);
b) non assolve all’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;
c) viola la disposizione di cui all’articolo 21, comma 11 ter;
d) viola i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 22, comma 8;
e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall’autorizzazione.
6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.(103)
7. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’articolo 21, comma 10, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l’operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.(104)
7 bis. (105)
NOTE:
102. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. n) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 6 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
104. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. o) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 8 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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