Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 29 quater
(Attività occasionali di vendita in manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro)(112)
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio in sede fissa, le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Giunta regionale definisce, nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 29 bis, comma 3, le caratteristiche di tali manifestazioni.
2. Non sono riconducibili alle attività di cui al comma 1 le manifestazioni o gli eventi che ancorchè temporanei e con finalità non lucrative, vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.
NOTE:
112. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 29 aprile 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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