Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 37
(Istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso)
1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 34 può essere assunta:
c) da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.(118)
1 bis. Nuovi mercati all’ingrosso possono essere istituiti con provvedimento del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia, previo parere preventivo vincolante della Giunta regionale.(119)
1 ter. La Giunta regionale esprime il parere sulla base della programmazione regionale di cui all’articolo 4, sentita ANCI e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio e dei produttori agricoli ai sensi della legge 580/1993.(119)
2. L'ente istitutore del mercato delibera sul numero dei punti di vendita tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale, nonché di strutture, oltre che per la compravendita, per il ritiro, la consegna, la conservazione, la lavorazione e il preimpacco dei prodotti.
3. Ogni mercato deve essere dotato di adeguati servizi igienico-sanitari, nonché di idonee strutture per gli operatori di mercato.
4. I mercati sono gestiti:
a) dai comuni, dalle comunità montane o dai consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante aziende speciali;
b) da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.(120)
5. Nel caso che gli enti istitutori siano quelli previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli stessi possono assegnare in concessione la gestione del mercato agli enti di cui al quarto comma, lettera b).
6. L'atto di concessione determina casi e modalità per la revoca e la decadenza delle concessioni stesse.
7. La gestione dei mercati non può perseguire fini di lucro, i canoni e le tariffe di cui all'articolo 50 sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia