Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 42
(Regolamenti di mercato)
1. Con regolamento comunale sono definite le disposizioni riguardanti:(123)
a) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita e le relative adiacenze e pertinenze;
b) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti;
c) la determinazione della cauzione imposta ai commissari ed ai mandatari;
d) il calendario e gli orari per le operazioni mercatali;
e) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;
f) il funzionamento della commissione di mercato e le relative norme di convocazione;
g) l'organizzazione e la disciplina dei servizi di mercato;
h) le sanzioni amministrative.
2. Nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto alcun pagamento che non costituisca il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
3. Il regolamento di mercato è deliberato dall'ente gestore prima dell'entrata in funzione del mercato.(124)
4. Il regolamento è approvato dal comune nel quale ha sede il mercato nel caso di mercati gestiti dai soggetti di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b).
NOTE:
123. L'alinea è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12. Torna al richiamo nota
124. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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