Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 46
(Servizio igienico-sanitario e annonario)
1. Nei mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e dell'idoneità delle strutture.
2. Nei mercati delle carni e del bestiame, nonché nei mercati dei prodotti ittici, il servizio di cui al comma 1è svolto di regola dal direttore del pubblico macello o da un veterinario incaricato.
3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di quantità di prodotti, ne dispone la distruzione totale o parziale o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnare una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla direzione del mercato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia