Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 47
(Rilevazioni statistiche e prezzi)
1. Le rilevazioni statistiche da effettuare in conformità alle disposizioni dell'istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati in ogni mercato.
2. La rilevazione statistica delle quantitàè basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità del prezzo d'acquisto, della provenienza e del destinatario dei prodotti e di ogni altro elemento rilevante ai fini statistici.
3. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a mezzo di personale dipendente dall'ente gestore con il metodo dell'intervista, o con rilevazioni dirette.
4. Il prezzo deve corrispondere ad un "valore-medio" rilevato in rapporto alla qualità, quantità e varietà dei prodotti.
5. L'elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati e, per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore registra anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.
6. La direzione del mercato può utilizzare gli atti e documenti di cui all'articolo 59 anche ai fini statistici.
7. I dati individuati sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, per i prezzi e per le quantità, sono oggetto della massima divulgazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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