Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 56
(Gestione dei punti di vendita)
1. Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione che può, previa autorizzazione del direttore, farsi rappresentare eccezionalmente e temporaneamente da un proprio delegato, o da un proprio familiare se l'assegnatario è un produttore agricolo; egli può altresì farsi coadiuvare da personale dipendente notificandone alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo. Resta ferma, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità dell'intestatario della assegnazione.
2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione del punto di vendita può essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della l. 125/1959 .
3. Gli assegnatari, per i rapporti con l'ente gestore eleggono domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo punto di vendita.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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