Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 58
(Commercializzazione dei prodotti)
1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti, si applicano le norme vigenti.
2. Il direttore del mercato vieta la vendita di quelle parti o colli di prodotti non riclassificati secondo le norme vigenti, oppure la consente qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.
3. Della esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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