Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 59
(Vendite per conto)
1. Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge è consentita una provvigione fissata dal regolamento di mercato.
2. I commissionari e mandatari tengono a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
3. In ogni mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'articolo 34.
4. Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche sia per trattativa privata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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