Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 59
(Vendite per conto)
1. Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge è consentita una provvigione fissata dal regolamento di mercato.
2. I commissionari e mandatari tengono a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
3. In ogni mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'articolo 34.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia