Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 72
1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.
2. L'attività di cui al comma 1è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente:
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia