Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 73
(Disposizioni per i distributori automatici)
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attivitàè soggetta alle disposizioni concernenti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'articolo 69.(159)
2. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche mediante apparecchi automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.(160)
NOTE:
159. Il comma è stato modificato dall'art. 22, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
160. Il comma è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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