Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 89
(Misure per il completamento della rete distributiva di metano e di GPL e per lo sviluppo della rete di erogatori di elettricità per veicoli, nonché per la dotazione del prodotto idrogeno)(184)
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 81, comma 1, lettera d), e al fine di assicurare un'adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano e GPL, la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano e GPL per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria.(185)
2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di carburante a metano di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. Tale obbligo non sussiste nei bacini in equilibrio per il prodotto metano, nei quali i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto GPL e, in aggiunta, dell’erogatore di elettricità per veicoli di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull’intero territorio regionale. L’obbligo di dotarsi del prodotto GPL sussiste solo se nel bacino di riferimento, in equilibrio per il prodotto metano, la dotazione complessiva di impianti di GPL è inferiore alla media nazionale. Tale obbligo può comunque essere assolto anche con la dotazione del prodotto metano. L’obbligo di dotarsi dell’erogatore di elettricità per veicoli può essere assolto, d’intesa con il comune competente, anche individuando una localizzazione dell’erogatore su area pubblica o privata diversa dal sedime dell’impianto oggetto di istanza autorizzatoria. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito all’obbligo di erogazione dei prodotti a basso impatto ambientale individuati ai sensi del presente comma. Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all'allacciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al titolare dell'autorizzazione o della concessione autostradale.(186)
3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1e all'art. 89 bis.(187)
4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate all’obbligo di dotarsi del prodotto metano, secondo criteri e modalità dalla stessa definiti con apposita deliberazione, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dell’obbligo medesimo. In tal caso l’impianto deve, comunque, dotarsi del prodotto GPL, se ubicato in un bacino carente di tale prodotto, salvo comprovate impossibilità tecniche verificate, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 87, comma 2, dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti o, in alternativa, può dotarsi del prodotto idrogeno.(188)
4 bis. È fatta salva la possibilità di realizzare stazioni di rifornimento che eroghino esclusivamente idrogeno.(189)
NOTE:
184. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 1) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 105/2016. La rubrica è stata ulteriormente modificata dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.e dall'art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. 23 luglio 2024, n. 12.
185. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 2) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 105/2016.
186. Il comma è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) e lett. d), della l.r. 23 luglio 2024, n. 12.
187. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 3) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
188. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 6) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 105/2016. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 4) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e infine modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia