Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 97
1. I gestori degli impianti espongono all’interno dell’area di pertinenza idoneo cartello fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l’orario di servizio ed i turni di apertura. 2.
2. I gestori espongono altresì in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L’obbligo si intende assolto con l’esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).
NOTE:
204. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. aa) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia