Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 101
(Sanzioni amministrative)
1. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti ad uso pubblico espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.(207)
2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque:
a) installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato;
b) violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 1;
c) eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.
c bis) apporti modifiche a impianti a uso privato in violazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, la tutela dell'ambiente e la prevenzione degli incendi.(208)
3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 97.
4 bis. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l’erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione motivata al Comune competente, fatto salvo l’esercizio del diritto di sciopero.(209)
4 ter. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque non adempia agli obblighi di cui all’articolo 89 bis , limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica entro i termini stabiliti dallo stesso articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis del medesimo articolo.(210)
5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 4, 4 bis e 4ter, è di competenza del comune ove è installato l'impianto.(211)
6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla l.r. 90/1983.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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