Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 111
(Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche)
1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:
b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010;(215)
e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.
NOTE:
214. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 5, lett. b) della l.r. 29 aprile 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
215. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 5, lett. a) della l.r. 29 aprile 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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