Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 118 bis
1. Negli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 114/1998, che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i locali dell’esercizio, purché lo stesso sia strumentale e accessorio all’attività principale, con l’utilizzo di soli piani d’appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere, e senza servizio e assistenza di somministrazione.
2. All’attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 8/2009, in quanto compatibili con la disciplina prevista per le attività commerciali.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia