Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 123
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. La Regione, con decreto del dirigente competente, provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto della normativa comunitaria e fatte salve le funzioni statali derivanti dalle norme in materia di tutela della concorrenza.
3. Le modalità per richiedere il riconoscimento sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 131.
4. Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni, che trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni al fine della redazione del calendario regionale.
6. La Giunta regionale stabilisce le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, nonché i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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