Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 128
1. La Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere gestisce e aggiorna l'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica al fine di monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.(230)
2. L’elenco degli enti fieristici è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 131, comma 1, lettera e), che ne stabilisce i requisiti e le procedure di iscrizione.(231)
NOTE:
229. La rubrica è stata sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. e), numero 1 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
230. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. e), numero 2 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
231. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e), numero 3 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia