Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 130
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non corrispondano alla normativa regionale vigente in materia di fiere ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l'autorità competente dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 20.000 euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a 100.000 euro. La Regione dispone inoltre l'esclusione della manifestazione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale", l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.
4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
5. L'accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.
6. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della l.r. 90/1983.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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