Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 131
(Regolamento di attuazione)
1. Anche sulla base di intese tra le regioni, la Regione stabilisce con regolamento:
a) i requisiti e le procedure per l'attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla qualifica delle manifestazioni che possono ospitare, nonché quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
c) i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;
d) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro;
e) la disciplina relativa al riordino degli enti fieristici di cui all'articolo 128.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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