Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 137
(Aree di intervento)
1. Gli interventi regionali di cui all'articolo 136 sono in particolare volti a:
a) favorire lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, costituiti fra imprenditori commerciali mediante la concessione di contributi destinati alla formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all'articolo 141 al fine di fornire ai soci garanzie per l'accesso al credito finalizzate per gli interventi e gli scopi del presente capo;
b) favorire l'acquisizione e l'ammodernamento delle strutture immobiliari e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature comprendendo fra queste anche i mezzi adibiti al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività del soggetto beneficiario;
c) favorire la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla rivitalizzazione commerciale mediante:
1) iniziative, promosse da consorzi, cooperative o associazioni costituite prevalentemente da operatori commerciali, mirate a realizzare una gestione della promozione delle attività commerciali nei centri urbani;
2) progetti di arredo urbano e per la dotazione di infrastrutture;
3) progetti per la dotazione di servizi nelle aree mercatali del commercio su aree pubbliche e progetti per le strutture ed infrastrutture delle aree stesse;
d) favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;
e) realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione ed innovazione tecnologica e organizzativa nonché promuovere attività di formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale;
f) realizzare lo sviluppo di forme associative tra imprese commerciali al fine di favorirne la promozione, il consolidamento e la crescita;
g) realizzare progetti finalizzati alla commercializzazione dei prodotti lombardi;
h) realizzare programmi innovativi anche in grado di attuare piani di penetrazione e presenza sui mercati esteri;
i) favorire l'acquisizione di strumenti ed attrezzature dirette a garantire le imprese commerciali sotto il profilo della sicurezza e della difesa dalle attività criminose.
2. La Regione al fine di accelerare il processo di ammodernamento della piccola impresa commerciale costituisce un fondo per promuovere studi e ricerche sul sistema commerciale urbano e progetti di sperimentazione commerciale innovativi a beneficio della piccola impresa.
3. Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato a favore della Regione e destinate alle imprese commerciali e ad interventi di sostegno e qualificazione delle stesse sono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1, secondo le procedure e le modalità previste nel presente capo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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