Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 148 bis
1. Il presente capo intende valorizzare le attività che, grazie all’impegno nel tempo, alle capacità organizzative, di passaggio generazionale e di adattamento a nuovi stili e consumi, contribuiscono allo sviluppo e alla identità dell’economia locale e regionale, nonché alla promozione e al miglioramento del tessuto urbano. Al fine di promuovere la valorizzazione delle attività che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio lombardo, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i comuni e le Camere di Commercio, le attività storiche e di tradizione.
2. Sono considerate attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale. Sono categorie di tale patrimonio:
a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;
3. Ai fini del comma 2, il requisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta senza interruzione di continuità per un periodo non inferiore a quaranta anni.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia