Legge Regionale 5 febbraio 2010 , n. 7

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010

(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 08 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-05;7

Art. 25
(Norma transitoria)
1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1 ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dalla presente legge, anche riguardo alle istanze per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata rilasciata l'autorizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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