Legge Regionale 23 dicembre 2010 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-23;19

Art. 3
(Ulteriori disposizioni di razionalizzazione della spesa con modifiche alla l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale e alla l.r. 17/1996 in materia di trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione o dagli enti dipendenti regionali di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 ovvero ricoperto sulla base di disposizioni di legge, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di venticinque euro a seduta.
1 bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui agli articoli 23, 66 e 67 della l.r. 20/2008.(2)
2. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(3), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6, dell'articolo 25, è sostituito dal seguente:
'6. L'organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale, contenuto nel limite di 340 unità a partire dalla legislatura 2000-2005, progressivamente ridotto nel corso delle legislature successive, è contenuto, dal 1 gennaio 2011, nel limite di 240 unità. Per assicurare il rispetto del parametro qualitativo di virtuosità, determinato dal rapporto tra personale delle categorie e personale di qualifica dirigenziale, la Giunta regionale procede ad effettuare interventi di razionalizzazione organizzativa volti alla riduzione dell'organico della dirigenza. [Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004.](4) La Giunta regionale provvede a quantificare i risparmi e a determinare i criteri e le modalità di utilizzo.';
b) la rubrica dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:
'Art. 44
(Risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa del personale del Consiglio regionale)';
c) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito del seguente:
'2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate al trattamento accessorio collegato alla valutazione della performance per essere attribuite al personale nelle misure previste dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa.';
d) al comma 1, dell'articolo 90, le parole 'nel triennio 2008/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del d.lgs. 165/2001, nel triennio 2011/2013'.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Vedi dichiarazione di illegittimità costituzionale sentenza Corte costituzionale 339/2011. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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