Legge Regionale 23 dicembre 2010 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-23;19

Art. 7
(Indici di virtuosità dei comuni)
1. La Regione, nel quadro del concorso al miglioramento della finanza pubblica ed ai fini dell'introduzione di criteri di premialità nelle politiche regionali, individua indicatori economico-finanziari-strutturali di virtuosità dei comuni della Lombardia.
2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono individuati con provvedimento della Giunta regionale, previa intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sulla base dei documenti di bilancio e di programmazione dei comuni e sono orientati a misurare l'equilibrio finanziario dell'ente, in particolare:
a) l'efficienza della gestione corrente correlata alla quantità e qualità dei servizi erogati;
b) l'efficienza della gestione in conto capitale anche rispetto al carattere strategico ed ambientalmente sostenibile degli investimenti effettuati.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono altresì stabilite, previa intesa con l'ANCI, le modalità di rilevazione e di gestione dei dati e di utilizzo degli indicatori di virtuosità.
4. La Giunta regionale provvede, qualora necessario, ad aggiornare e integrare periodicamente gli indicatori di cui al comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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