Legge Regionale
23 dicembre 2010
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011
(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-23;19
Art. 13
(Soppressione dei diritti di segreteria su atti e certificati dell'albo imprese artigiane)
1. A seguito dell'unificazione degli adempimenti a carico delle imprese artigiane per le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni al registro imprese e all'albo delle imprese artigiane, sono soppressi i diritti di segreteria su atti e certificati dell'albo imprese artigiane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo)(9) alla quale è apportata la seguente modifica:
2. I trasferimenti della Regione al sistema camerale per la tenuta degli albi delle imprese artigiane, attività delegata ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 112 del 1998 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), sono ridotti tenendo conto dei cessati introiti derivanti dalla soppressione dei diritti di segreteria e del contenimento dei costi sostenuti dalla CCIAA a seguito della semplificazione e automazione dei procedimenti relativi agli albi artigiani.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia