Legge Regionale 29 aprile 2011 , n. 8

Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-04-29;8

Art. 3
(Presidente e Vicepresidente del CPO)
1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla elezione, il CPO elegge il Presidente e il Vicepresidente.
2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti con due distinte votazioni e a maggioranza dei due terzi dei componenti, in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.
3. Il Presidente rappresenta il CPO nei rapporti con l'amministrazione regionale e con l'esterno.
4. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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