Legge Regionale
29 aprile 2011
, n. 8
Istituzione del Consiglio per le pari opportunità
(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-04-29;8
Art. 6
(Funzioni e compiti del CPO)
1. Il CPO esercita funzioni consultive, di proposta e di controllo allo scopo di realizzare le finalità di cui agli articoli 11 e 63 dello Statuto d'autonomia, nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, della Costituzione e nello spirito della Carta europea per l'uguaglianza e la parità degli uomini e delle donne nella vita locale.
2. Il CPO:
a) valuta lo stato di attuazione nella Regione delle leggi statali e regionali, nonché della normativa dell'Unione europea, inerenti in via diretta o indiretta alle pari opportunità con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale e servizi sociosanitari. A tal fine, segnala agli organi competenti la necessità di effettuare missioni valutative, di cui all'articolo 45 dello Statuto d'autonomia;
b) fornisce indicazioni per la redazione dei documenti programmatori della Regione e formula proposte relative ai singoli settori dell'amministrazione regionale;
c) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge regionale in materia statutaria, elettorale e di nomine, sui progetti di legge e sugli atti che hanno rilevanza diretta o indiretta in materia di pari opportunità;
d) formula osservazioni e indicazioni al Consiglio e alla Giunta regionale per l'adeguamento della legislazione regionale;
e) promuove e sostiene, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto d'autonomia, la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica della Regione;
f) opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia, promuovendo iniziative di diffusione delle informazioni acquisite nei confronti degli organismi istituzionali, del mondo del lavoro, della popolazione femminile, dell'informazione, della opinione pubblica e ogni altra iniziativa utile al perseguimento dei compiti di cui all'articolo 1;
g) può convocare le amministratrici e gli amministratori locali, nonché i soggetti istituzionali operanti negli ambiti di intervento delle pari opportunità;(1)
h) instaura rapporti di collaborazione con gli organismi di parità territoriali, nazionali e sovranazionali(2).
3. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, lettera c), il Presidente del Consiglio regionale cura la trasmissione degli atti al CPO. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto e comunque nei diversi termini previsti dalla programmazione consiliare. Ove il parere non sia reso entro il suddetto termine, si prescinde dal parere stesso.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CPO trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attività di valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie, nonché degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale, per verificare l'attuazione del principio di parità, i dati e le informazioni sulla applicazione delle norme antidiscriminatorie e sull'attuazione del principio di pari opportunità in Lombardia. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio regionale.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il CPO trasmette al Consiglio regionale il documento programmatico per il nuovo anno.
6. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, il CPO opera in piena autonomia, stabilendo le proprie modalità organizzative e di funzionamento, e può avvalersi direttamente della collaborazione dei soggetti istituzionali operanti negli ambiti di intervento delle pari opportunità, nonché di enti, organizzazioni ed istituzioni competenti o specializzate nelle materie sulle quali il CPO esprime parere. In particolare può avvalersi, stabilendone le modalità, dei soggetti di cui all'articolo 9 e del contributo degli amministratori locali ai fini della diffusione della cultura della parità in Lombardia.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
2. La lettera è stata modificata dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia