Legge Regionale
29 aprile 2011
, n. 8
Istituzione del Consiglio per le pari opportunità
(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-04-29;8
Art. 13
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della "Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna")(5);
b) la legge regionale 18 febbraio 1998, n. 6 (Sostituzione dell'art. 4 della L.R. 2 maggio 1992, n. 16 'Istituzione e funzioni della 'Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna'')(6);
c) i commi 31 e 32 dell'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(7);
d) il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978)(8);
e) il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001)(9);
f) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2004)(10).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia