Legge Regionale 23 maggio 2011 , n. 10

Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili

(BURL n. 21, suppl. del 27 Maggio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-05-23;10

Art. 4
(Modalità di iscrizione nei registri provinciali)
1. La domanda di iscrizione nei registri provinciali è presentata dal legale rappresentante dell'associazione al Presidente della provincia e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.
2. Le province provvedono alla accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni trasmettono annualmente alla provincia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro provinciale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri provinciali. Le province comunicano alla Regione le eventuali cancellazioni per l'aggiornamento dell'elenco regionale.
5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere provinciale o interprovinciale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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