Legge Regionale 23 maggio 2011 , n. 10

Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili

(BURL n. 21, suppl. del 27 Maggio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-05-23;10

Art. 6
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina termini e modalità per l'accettazione delle domande di iscrizione nei registri provinciali, nonché requisiti, strumenti e modalità per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.
2. La Giunta regionale adotta, inoltre, tutte le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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