Legge Regionale
3 agosto 2011
, n. 11
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-03;11
Art. 7
(Riduzione di autorizzazioni di spesa, rifinanziamento di leggi regionali, spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, variazioni di entrate, rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003, approvazione prospetti bilanci consolidati)
1. Sono autorizzate per il triennio 2011/2013 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2011/2013 come da allegata tabella 2.
3. Dal comma 2 derivano maggiori oneri di parte corrente pari per l'anno 2011 a € 49.436.430,09 di competenza e a € 241.314.184,22 di cassa e maggiori risorse pari ad € 43.663.377,84 per l'anno 2012 e a € 28.228.132,99 per l'anno 2013.
4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2011/2013 derivanti dal comma 2 sono rispettivamente pari a € 4.300.000,00 di competenza e a € 2.580.000,00 di cassa per l'anno 2011.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2011/2013 come da allegata tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2011/2013 derivanti dal comma 5 sono per l'anno 2011 di € 80.225.215,58 di competenza e di cassa, di € 24.578.000,00 di competenza per l'anno 2012 e di € 16.014.000,00 per l'anno 2013.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2011/2013 derivanti dal comma 5 sono di € 79.592.317,86 di competenza e di € 47.455.764,76 di cassa per l'anno 2011, € 135.165.398,75 di competenza per l'anno 2012 e € 166.807.143,63 di competenza per l'anno 2013.
8. E' autorizzato l'incremento degli stanziamenti dei mutui di competenza e di cassa per € 126.054.342,96 per l'anno 2011 e di € 117.907.143,63 di competenza per l'anno 2013 a seguito degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.
10. Sono previste per il triennio 2011/2013 variazioni delle entrate per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 5-Parte I.
11. Dal comma 10 derivano per l'anno 2011 maggiori entrate di parte corrente pari ad € 37.855.939,21 di competenza e di cassa e minori entrate pari a € 2.931.132,99 per il 2012 e per il 2013.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
13. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.
14. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.
15. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico), la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati sarà limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.
16. Sono approvati i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale degli enti dipendenti, ai sensi degli articoli 78 e 78-bis della l.r. 34/1978.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia