Legge Regionale
4 agosto 2011
, n. 12
Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
(BURL n. 31, suppl. del 05 Agosto 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-04;12
Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 86/1983)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, alla l.r. 86/1983(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
'Art. 3-ter
(Rete ecologica regionale)
1. La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all'articolo 2 e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR).
2. La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garantire il mantenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione.
3. Le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti.
4. La RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.';
(Rete ecologica regionale)
1. La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all'articolo 2 e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR).
2. La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garantire il mantenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione.
3. Le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti.
4. La RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.';
b) al comma 6 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché per il contenimento della flora esotica invasiva, da parte degli enti gestori delle aree regionali protette e dei siti di Rete Natura 2000 per i territori di rispettiva competenza, ovvero da parte delle province per il restante territorio regionale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.';
c) l'articolo 6è sostituito dal seguente:
'Art. 6
(Organismi di partecipazione)
1. E' istituita, senza oneri a carico della finanza regionale, la Consulta regionale delle aree protette, composta dall'assessore regionale competente in materia e dai presidenti dei parchi regionali e naturali.
2. La Consulta è convocata periodicamente ed almeno una volta all'anno dall'assessore regionale e svolge un ruolo di confronto in relazione alle politiche di istituzione e gestione delle aree protette della Lombardia e alla strategia per il loro sviluppo.
3. E' istituito, senza oneri a carico della finanza regionale, il Tavolo delle aree regionali protette, quale strumento permanente di confronto con le associazioni agricole, ambientaliste, piscatorie, venatorie e degli enti locali, sulle politiche regionali in materia. La composizione ed il funzionamento del Tavolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Tavolo è convocato periodicamente, ed almeno una volta all'anno, dall'assessore regionale.';
(Organismi di partecipazione)
1. E' istituita, senza oneri a carico della finanza regionale, la Consulta regionale delle aree protette, composta dall'assessore regionale competente in materia e dai presidenti dei parchi regionali e naturali.
2. La Consulta è convocata periodicamente ed almeno una volta all'anno dall'assessore regionale e svolge un ruolo di confronto in relazione alle politiche di istituzione e gestione delle aree protette della Lombardia e alla strategia per il loro sviluppo.
3. E' istituito, senza oneri a carico della finanza regionale, il Tavolo delle aree regionali protette, quale strumento permanente di confronto con le associazioni agricole, ambientaliste, piscatorie, venatorie e degli enti locali, sulle politiche regionali in materia. La composizione ed il funzionamento del Tavolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Tavolo è convocato periodicamente, ed almeno una volta all'anno, dall'assessore regionale.';
d) al comma 1 dell'articolo 13 le parole 'un consorzio fra gli enti predetti' sono sostituite dalle parole: 'un ente di diritto pubblico, disciplinato ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 22-quater';
e) al comma 6-ter dell'articolo 18 le parole da 'sentita' fino a 'opere di interesse statale' sono sostituite dalle seguenti: 'restando ferme le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978';
f) dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 è inserito il seguente:
'2-ter. La Giunta regionale delibera i criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti e definisce, altresì, la documentazione minima da presentare a corredo della proposta.';
g) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
'Art. 19-bis
(Piano del parco naturale)
1. Per ogni parco naturale è approvato un piano; qualora i parchi naturali siano istituiti all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento.
2. Il piano del parco naturale articola il territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il piano individua le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e promuove un'attività agricola eco-compatibile.
3. Il piano del parco naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello e si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale.
4. Per l'approvazione del piano del parco naturale si applicano le procedure previste dall'articolo 19.';
(Piano del parco naturale)
1. Per ogni parco naturale è approvato un piano; qualora i parchi naturali siano istituiti all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento.
2. Il piano del parco naturale articola il territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il piano individua le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e promuove un'attività agricola eco-compatibile.
3. Il piano del parco naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello e si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale.
4. Per l'approvazione del piano del parco naturale si applicano le procedure previste dall'articolo 19.';
h) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
'Art. 20
(Regolamenti dei parchi regionali)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è adottato dalla comunità del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
3. Entro i successivi trenta giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide la comunità del parco in sede di approvazione definitiva del regolamento.
4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.';
(Regolamenti dei parchi regionali)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è adottato dalla comunità del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
3. Entro i successivi trenta giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide la comunità del parco in sede di approvazione definitiva del regolamento.
4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.';
i) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
'Art. 22
(Enti gestori dei parchi regionali)
1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad enti di diritto pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 22-bis, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti.
2. Lo statuto dell'ente determina le forme di organizzazione, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis.';
(Enti gestori dei parchi regionali)
1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad enti di diritto pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 22-bis, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti.
2. Lo statuto dell'ente determina le forme di organizzazione, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis.';
j) dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
'Art. 22-bis
(Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello statuto)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali individuati nella legge istitutiva, per la predisposizione dello statuto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una proposta di statuto, conforme alle disposizioni degli articoli 22-ter e 22-quater. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali di cui al comma 1, è trasmessa alla Regione per la successiva approvazione.
3. L'ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.
4. Lo statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
5. Divenuto efficace lo statuto, entro trenta giorni, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti del consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.
6. Salvo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, le successive modificazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e approvate con deliberazione della Giunta regionale.
7. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 22-ter
(Organizzazione degli enti parco)
1. Sono organi dell'ente:
2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.
3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.
4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco; compete al consiglio, in particolare:
5. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma.
6. Spetta alla comunità del parco:
7. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie.
8. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.
9. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.
Art. 22-quater
(Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico)
1. La Giunta regionale istituisce l'elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco; il direttore del parco è scelto tra gli iscritti. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
2. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
3. Il direttore del parco:
4. L'ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.
5. Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del parco, lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico.
Art. 22-quinquies
(Partecipazione delle associazioni)
1. Lo statuto prevede forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti sul territorio del parco; la consultazione delle associazioni agricole e venatorie è garantita relativamente ai provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali.';
(Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello statuto)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali individuati nella legge istitutiva, per la predisposizione dello statuto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una proposta di statuto, conforme alle disposizioni degli articoli 22-ter e 22-quater. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali di cui al comma 1, è trasmessa alla Regione per la successiva approvazione.
3. L'ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.
4. Lo statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
5. Divenuto efficace lo statuto, entro trenta giorni, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti del consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.
6. Salvo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, le successive modificazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e approvate con deliberazione della Giunta regionale.
7. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 22-ter
(Organizzazione degli enti parco)
1. Sono organi dell'ente:
2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.
3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.
4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco; compete al consiglio, in particolare:
b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.
5. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma.
6. Spetta alla comunità del parco:
m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).
7. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie.
8. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.
9. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.
Art. 22-quater
(Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico)
1. La Giunta regionale istituisce l'elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco; il direttore del parco è scelto tra gli iscritti. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
2. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
3. Il direttore del parco:
c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;
d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
4. L'ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.
5. Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del parco, lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico.
Art. 22-quinquies
(Partecipazione delle associazioni)
1. Lo statuto prevede forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti sul territorio del parco; la consultazione delle associazioni agricole e venatorie è garantita relativamente ai provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali.';
k) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 25-bis è sostituita dalla seguente:
'a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza;';
l) alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 25-bis, dopo la parola 'adottano' sono aggiunte le parole: ', con efficacia immediatamente vincolante,' e le parole 'da recepire nei rispettivi atti di pianificazione e adottano altresì' sono sostituite dalla parola: 'nonché';
m) dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il periodo: 'Nei siti di Rete Natura 2000 la vigilanza è esercitata dai rispettivi enti gestori.';
n) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 è inserita la seguente:
'c-bis) nei siti di Rete Natura 2000, ai relativi enti gestori;';
o) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
'Art. 34
(Parchi locali di interesse sovracomunale)
1. I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.
2. I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali, che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e sono orientati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.
3. I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo, improntata a finalità di tutela. Tale deliberazione può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato. I comuni definiscono per il PLIS la più idonea forma di gestione, optando per il convenzionamento tra i comuni interessati, eventualmente allargato agli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2007), ovvero per la costituzione di un apposito consorzio di servizi.
4. Il riconoscimento dell'interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia in conformità agli indirizzi del PRAP valutata la compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni territorialmente interessati. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell'area in esame, nonché la perimetrazione del PLIS.
5. La Regione e le province concorrono, in conformità ai criteri definiti dal PRAP, alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di cui al comma 6, lettera a).
6. Il soggetto gestore del PLIS:
7. In caso di volontà di recesso di un comune, espressa con atto formale, la provincia che ha riconosciuto l'interesse sovracomunale del PLIS ai sensi del comma 4, valuta la compatibilità con il proprio PTCP e le implicazioni che comporta per il PLIS stesso, esprimendo un parere obbligatorio in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale';
(Parchi locali di interesse sovracomunale)
1. I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.
2. I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali, che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e sono orientati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.
3. I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo, improntata a finalità di tutela. Tale deliberazione può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato. I comuni definiscono per il PLIS la più idonea forma di gestione, optando per il convenzionamento tra i comuni interessati, eventualmente allargato agli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2007), ovvero per la costituzione di un apposito consorzio di servizi.
4. Il riconoscimento dell'interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia in conformità agli indirizzi del PRAP valutata la compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni territorialmente interessati. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell'area in esame, nonché la perimetrazione del PLIS.
5. La Regione e le province concorrono, in conformità ai criteri definiti dal PRAP, alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di cui al comma 6, lettera a).
6. Il soggetto gestore del PLIS:
a) approva un piano pluriennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del parco;
b) promuove la fruizione del parco nel rispetto della proprietà privata e delle attività antropiche esistenti;
c) provvede alla vigilanza e informa le autorità competenti per l'attivazione delle idonee azioni amministrative.
7. In caso di volontà di recesso di un comune, espressa con atto formale, la provincia che ha riconosciuto l'interesse sovracomunale del PLIS ai sensi del comma 4, valuta la compatibilità con il proprio PTCP e le implicazioni che comporta per il PLIS stesso, esprimendo un parere obbligatorio in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia