Legge Regionale 21 novembre 2011 , n. 17

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;17

Art. 6
(Partecipazione della Regione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea)
01. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente e, per consentire l'espressione di una posizione unitaria, il Consiglio e la Giunta regionale condividono, anche avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 2, la formulazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati all'adozione degli stessi, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012.(6)
1. Per le finalità previste dall’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012e dal comma 01, il Consiglio regionale formula le osservazioni sugli atti ricevuti attraverso apposita risoluzione della commissione consiliare competente in materia di politiche europee approvata con le modalità previste dal Regolamento generale e nel rispetto dei tempi indicati dalla legge. A tal fine, e per favorire il raggiungimento di una posizione unitaria tra Giunta regionale e Consiglio regionale, l’assessore competente per materia, o suo delegato, è tenuto a partecipare alle sedute delle commissioni convocate per la trattazione della risoluzione.(7)
2. Il Consiglio regionale può esprimere indirizzi alla Giunta regionale anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l. 234/2012.(8)
3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può richiedere il parere alla commissione competente che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta regionale per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente, le osservazioni stesse sono trasmesse alla medesima commissione.(9)
4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i nominativi degli esperti individuati dalla Regione che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione europea
NOTE:
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 30 marzo 2017, n. 12. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 3 della l.r. 30 marzo 2017, n. 12. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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