Legge Regionale 21 novembre 2011 , n. 17

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;17

Art. 10
(Impugnazione di atti normativi europei(3))
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale che può approvare indirizzi, la Giunta regionale può richiedere al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo.
2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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