Legge Regionale
21 novembre 2011
, n. 17
Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea
(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;17
Art. 11 ter
(Procedura per la costituzione e per l’adesione della Regione ai Gruppi europei di cooperazione territoriale)(15)
1. La Regione approva con legge la costituzione e la partecipazione tramite adesione a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013, del 17 dicembre 2013, e ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008).
2. Alle procedure di partecipazione o costituzione di un GECT si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017) in quanto compatibili.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione alle procedure di partecipazione avviate dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia