Legge Regionale 13 dicembre 2011 , n. 20

Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà del Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-13;20

Art. 1
(Iniziative di soccorso e solidarietà)
1. La Regione Lombardia promuove, attraverso l'erogazione di contributi, iniziative di primo soccorso e solidarietà in favore di popolazioni residenti in zone per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o lo stato di emergenza umanitaria.
Nello specifico Regione Lombardia:
a) sostiene l'azione di enti locali, enti pubblici e privati non aventi finalità lucrative, organizzazioni umanitarie, associazioni di volontariato, ecc.;
b) favorisce le attività di soccorso e assistenza;
c) promuove iniziative di solidarietà o di beneficenza;
d) collabora alle iniziative per fronteggiare l'emergenza avviate da soggetti qualificati, anche aderendo direttamente a comitati di soccorso o di solidarietà.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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