Legge Regionale 13 dicembre 2011 , n. 20

Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà del Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-13;20

Art. 2
(Procedure)
1. Il piano degli interventi ed il relativo riparto dei fondi è adottato dalla Giunta regionale previa delibera di indirizzo del Consiglio regionale proposta dall'Ufficio di Presidenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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