Legge Regionale
28 dicembre 2011
, n. 22
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-28;22
Art. 9
(Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo' convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
1. In attuazione dell'articolo 16, comma 6, del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, le unioni dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto sono istituite in modo che la popolazione complessiva residente nei rispettivi territori, calcolata alla data del 31 dicembre 2009, sia pari almeno a 5.000 abitanti o a 3000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia