Legge Regionale
28 dicembre 2011
, n. 25
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-28;25
Art. 2
(Disposizioni in ordine al riordino dei consorzi di bonifica. Norme transitorie e finali)
1. I consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, secondo tempi, procedure e modalità definite dal presente articolo e dalle linee guida di cui al comma 2 e, in caso di comprensori interregionali, dalle intese tra le regioni interessate.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) nei comprensori i cui perimetri non hanno subito alcuna modificazione a seguito della ridelimitazione, di cui all'articolo 79 bis, comma 1, della legge 31/2008, e in quelli che hanno subito modificazioni inferiori al trenta per cento del territorio, continuano a operare, fino al rinnovo, gli organi in carica dei consorzi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008;
b) per ogni comprensorio diverso da quello di cui alla lettera a), in cui operano consorzi privi delle caratteristiche di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, con provvedimento della Giunta regionale è costituito un apposito organismo collegiale, composto dai presidenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado in esso operanti e presieduto da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. L'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla sua costituzione, effettua la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, relativi al personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione del consorzio di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008 e predispone una relazione, da allegare all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione e alla sede del nuovo consorzio.
4. Entro dieci giorni dalla predisposizione, la ricognizione e la relazione sono trasmesse agli organi di amministrazione e al revisore dei conti dei consorzi soggetti a fusione per l'espressione di un parere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.
5. La ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri di cui al comma 4, sono trasmessi alla Giunta regionale che li approva nei successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURL entro dieci giorni dalla sua adozione.
6. Dalla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione di approvazione di cui al comma 5, diviene efficace la relativa ridelimitazione comprensoriale, ad eccezione dei comprensori interregionali, la cui efficacia è subordinata all'aggiornamento delle intese stipulate con le regioni interessate.
7. In caso di mancata predisposizione della ricognizione e della relazione, previste dal comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi consorzi, i consorzi soggetti a fusione non possono assumere personale, ad eccezione di quello avventizio. In caso di necessità di promuovere o assumere determinate professionalità, i consorzi ne danno preventiva motivata comunicazione alla Giunta regionale ai fini di una valutazione di coerenza rispetto al complessivo processo di riordino. In tale periodo è inoltre vietata l'alienazione dei beni di titolarità dei consorzi interessati dal riordino. Per eventuali situazioni particolari è necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.
9. I consorzi di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, derivanti dalla fusione di preesistenti consorzi di bonifica di primo grado e di consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 5. Dalla data indicata in ciascun decreto:
10. L'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b):
a) assume la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre il 1° gennaio 2013;
b) provvede, avvalendosi degli uffici dei consorzi soppressi, alla convocazione dell'assemblea degli utenti per l'elezione del consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre 2012;
c) provvede, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, all'adozione dello statuto provvisorio del nuovo ente.
11. La riscossione dei contributi consortili, di cui all'articolo 90 della l.r. 31/2008, continua ad effettuarsi in base al piano di classificazione degli immobili adottato dai preesistenti consorzi, fino all'approvazione del nuovo piano da parte della Giunta regionale.
12. Entro un congruo tempo dall'insediamento, stabilito nelle linee guida di cui al comma 2, i nuovi organi provvedono all'adeguamento dei piani, dei programmi e degli altri atti di competenza del consorzio anche in relazione alla ridelimitazione del comprensorio. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro una data scadenza, nomina un commissario, che provvede in via sostitutiva entro il termine stabilito nel medesimo provvedimento di conferimento dell'incarico. Nelle more di tale adeguamento, continuano ad applicarsi i piani, i programmi e gli altri atti adottati dai preesistenti consorzi.
13. I consorzi di bonifica procedono all'assunzione di personale attivando prioritariamente procedure di mobilità del personale in servizio presso gli altri consorzi di bonifica della Regione e, in subordine, di promozione di personale già in servizio in possesso di necessari requisiti. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del contrattazione collettiva di lavoro.
14. Gli oneri per il riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività dei commissari e dei componenti dell'organismo collegiale, di cui al comma 2, lettera b), sono a carico dei bilanci dei consorzi soggetti a fusione.
15. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le modifiche delle linee guida per la redazione degli statuti consortili e del regolamento regionale(2) per la disciplina del procedimento elettorale di cui all'articolo 82 della l.r. 31/2008. Il nuovo statuto consortile può prevedere la suddivisione del comprensorio in distretti funzionali o territoriali a fini elettorali, gestionali e amministrativi, fatte salve l'unicità del bilancio, della pianificazione e della programmazione del consorzio stesso. I consorzi operanti in comprensori interregionali adottano statuto e regolamento elettorale nel rispetto delle intese interregionali, nonché dei criteri dettati dall'articolo 82 della l.r. 31/2008 e del regolamento regionale, ove non in contrasto con tali intese.(3)
16. A ciascuno dei componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b), è attribuita un'indennità nella misura prevista dal secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 82 della l.r. 31/2008. In caso di nomina del commissario, nell'ipotesi di cui al comma 7, l'indennità dell'organismo collegiale è ridotta di un terzo.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia