Legge Regionale
28 dicembre 2011
, n. 25
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-28;25
Art. 2 bis
1. Al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, sono soppressi i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino avvenuta nel 2012 in applicazione della presente legge. I consorzi soppressi sono fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'associazione di cui all'articolo 78, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, di riferimento per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, che ne assumono le funzioni.
2. I tempi, le procedure e le modalità per la soppressione dei consorzi di cui al comma 1 soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi organi e per l'incorporazione nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).
3. Sono trasferiti ai consorzi o all'associazione incorporanti i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta e adottata da commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino di cui al comma 1, inviata dalla struttura regionale competente a ciascun consorzio di bonifica di primo grado interessato, rispettivamente, dalle procedure di soppressione e di incorporazione previste dal presente articolo. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 9 bis, la Regione invia le comunicazioni di cui al precedente periodo ai singoli consorzi che, all’esito delle verifiche di volta in volta effettuate dalla struttura regionale competente, risultino soggetti alla procedura di riordino di cui al comma 1.(5)
4. L’attività dei commissari regionali di cui al comma 3è svolta a titolo gratuito. Ai commissari può essere, tuttavia, riconosciuta un’indennità, il cui ammontare non può in ogni caso superare il limite massimo dell’importo di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell’articolo 82 della l.r. 31/2008, in ragione di condizioni di particolare complessità rilevate ai fini della predisposizione della ricognizione di cui al comma 3. Il consorzio di bonifica o l’Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, sentiti i consorzi da sopprimere, quantifica l’eventuale indennità da corrispondere al commissario, tenuto conto dei criteri e parametri di cui al comma 4 ter.(6)
4 bis. L’incarico di commissario è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3, che ne stabilisce la durata.(7)
4 ter. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, sono stabilite le condizioni di particolare complessità che comportano la corresponsione della stessa indennità e che concorrono a determinare la durata dell’incarico del commissario regionale, tenuto conto dei seguenti criteri e parametri:(7)
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ricognizione di cui al comma 3 e sono soppressi i consorzi che sono incorporati nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento.
6. La rappresentanza e la partecipazione dei territori dei consorzi di bonifica soppressi sono demandate alle prime elezioni degli organi del consorzio di bonifica o dell'associazione incorporante. I consorziati dei consorzi di bonifica soppressi, in quanto titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo nell'ambito del consorzio di bonifica o dell'Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/2008, alle spese del consorzio di bonifica o dell'Associazione incorporante. Nelle more dell'approvazione del piano di classificazione degli immobili del consorzio di bonifica o dell'Associazione incorporante, l'entità del contributo di cui al precedente periodo viene determinata in base al piano di classificazione degli immobili o anche al riparto delle spese del consorzio soppresso; l'entità del contributo dovuto, ove non esistenti il piano di classificazione o anche il riparto delle spese del consorzio soppresso, è determinata, in via provvisoria, in base alla deliberazione annuale di riparto della contribuenza approvata dal consorzio o Associazione incorporante.(8)
7. Gli oneri per il completamento del riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività di commissariamento, sono a carico dei consorzi soppressi e degli enti incorporanti, secondo modalità stabilite nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.
8. Non sono soggetti al riordino ai sensi del presente articolo l'Associazione Irrigazione Est Sesia e i seguenti consorzi di bonifica:
9. Ai fini del completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, gli enti e l'Associazione elencati al comma 8 sono i consorzi e l'Associazione di riferimento richiamati nei precedenti commi.
9 bis. La Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali”. I procedimenti di riordino avviati ai sensi del comma 3 per i quali, alla scadenza del termine di cui al precedente periodo, non risultino ancora approvate le correlate deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 5, sono conclusi entro e non oltre due anni da tale scadenza.(9)
9 ter. Al fine di razionalizzare il processo di riordino dei consorzi di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale può nominare quale commissario regionale di cui al comma 3, il commissario del consorzio di bonifica incorporante, già incaricato ai sensi dei commi da 5 a 7 dell’articolo 92 della l.r. 31/2008, prorogando, se necessario, il termine dell’incarico, fino ad un massimo di quindici mesi rispetto al termine previsto dall’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 92 della l.r. 31/2008. Fermo restando il trattamento economico spettante ai sensi dell’articolo 92, comma 7, della l.r. 31/2008, il commissario, nominato secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, della stessa l.r. 31/2008, svolge a titolo gratuito le ulteriori attività di competenza del commissario di cui al comma 3 del presente articolo, conferite dalla Giunta regionale. Gli organi ordinari di amministrazione del consorzio incorporante commissariato devono essere ricostituiti entro il termine della proroga stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del presente comma.(10)
NOTE:
9. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34e successivamente sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia