Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 22
(Uffici per le relazioni con il pubblico)
1. Agli uffici per le relazioni con il pubblico sono demandati i seguenti compiti:
a) contribuire all'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione all'attività amministrativa, di accesso alla documentazione ed alle informazioni previste dalla presente legge;
b) informare l'utenza sugli atti e lo stato dei procedimenti, collaborando ad attuare i principi e gli indirizzi dell'attività amministrativa;
c) svolgere ricerche ed analisi finalizzate a formulare proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini;
d) promuovere e realizzare, in collaborazione con le strutture della Regione a ciò preposte, iniziative di comunicazione di pubblica utilità per far conoscere normative, servizi e strutture della Regione, anche in forma integrata ed in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
e) promuovere iniziative volte a migliorare i servizi per il pubblico, a semplificare ed accelerare le procedure, ad incrementare le modalità di accesso informale ai documenti amministrativi e alle informazioni in possesso dell'amministrazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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