Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 24
(Potere sostitutivo della Regione)
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto, la Regione, con riferimento alle funzioni conferite agli enti locali rientranti nelle materie di propria competenza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività o inadempienza degli enti locali nel compimento di atti obbligatori per legge.
2. Il Presidente della Giunta o l'assessore competente, se delegato, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta.
4. Il compenso spettante al commissario di cui al comma 3è determinato dalla Giunta regionale, avendo riguardo alla natura dell'incarico conferito.
5. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente.
6. È fatta salva la disciplina delle leggi di settore recante disposizioni diverse da quelle di cui al presente articolo, purché compatibili con i principi ivi previsti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi