Legge Regionale 
   1 febbraio 2012 
  , n. 1
  
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1
Art. 27
    (Organi ed agenti accertatori)
    
      
      
      1.  Ciascuno degli enti di cui all'articolo 26 individua, secondo i principi del proprio ordinamento, l'organo o il responsabile della struttura organizzativa abilitato ad effettuare gli accertamenti e a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
    
      
      
      2.  I soggetti abilitati ai sensi del comma 1 devono essere forniti di apposito documento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti; la Giunta Regionale può predisporre un documento-tipo.
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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