Legge Regionale 
   1 febbraio 2012 
  , n. 1
  
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1
Art. 30
    (Sequestro e confisca)
    
      
      
      1.  Nelle ipotesi di sequestro di cui all'articolo 13 della l. 689/1981, il soggetto accertatore redige apposito separato verbale che dovrà contenere le indicazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a), b), c), i) e j), nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica il comma 3 del medesimo articolo 28.
    
      
      
      2.  Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate presso gli uffici dell'ente dal quale l'accertatore dipende e conservate secondo le modalità disposte in relazione alla loro qualità, quantità e natura, nonché ad eventuali specifiche esigenze di mantenimento.
    
      
      
      3.  Nel corso della custodia conseguente al sequestro, l'ente cui spetta l'irrogazione della sanzione, anche su richiesta del depositario, dispone l'eventuale alienazione o distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro, ed eventualmente al proprietario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra idonea modalità, anche telematica.
    
    
      
      
      5.  Si procede senza alcun avviso alla alienazione o distruzione delle cose sequestrate decorsi sessanta giorni dalla data del provvedimento che definisce il procedimento sanzionatorio.
    
      
      
      6.  Nei casi di confisca, qualora si tratti di somme di denaro o altri valori numerari, la devoluzione avviene a favore dell'ente competente ad irrogare la sanzione; qualora si tratti di cose fungibili se ne dispone la vendita all'incanto con devoluzione del ricavato; qualora si tratti di cose infungibili, se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, locali di uso pubblico o di pubblica frequentazione.
    
      
      
      7.  In tutti i casi in cui sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della l. 689/1981, il soggetto accertatore è tenuto a procedere al sequestro cautelare con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale