Legge Regionale 
   1 febbraio 2012 
  , n. 1
  
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1
Art. 37
    (Norma finanziaria)
    
      
      
      1.  Per la realizzazione della banca dati regionale, di cui all'articolo 31, comma 3, lettera a), è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di 300.000,00 euro.
    
      
      
      2.  Alla spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate all'UPB 1.2.3.421 'Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della Pubblica Amministrazione Lombarda' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.
    
      
      
      3.  Alle spese di cui all'articolo 22 della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate rispettivamente alle UPB 4.2.2.187 'Azioni di comunicazione interna ed esterna' e 1.2.2.227 'Comunicazione e diritti dei cittadini' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.
    
      
      
      4.  Agli introiti di cui all'articolo 17, comma 5, si provvede con l'UPB 3.4.12 'Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari', iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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